Nuovo codice Appalti: la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti

Con la pubblicazione in G.U. del D.Lgs. 31 marzo 2023, n 36, è operativo il nuovo codice dei contratti pubblici. Nell’ambito più generale del tema della digitalizzazione, i contratti pubblici e la loro digitalizzazione risultano fondamentali, non solo per realizzare una vera transizione digitale, ma anche per il rilancio del Paese; la strada della digitalizzazione dei contratti pubblici individuata dal PNRR conduce alla disponibilità, da parte di ogni stazione appaltante, di una e-platform come requisito di base per partecipare alla valutazione nazionale della procurement capacity.

È operativo il nuovo codice dei contratti pubblici, il libro I, parte II, del corposo testo introduce la novità della digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Vediamo con il presente commento di analizzare alcune delle principali novità contenute.

Le disposizioni della Parte II, del Libro I, del Codice, in linea con il PNRR e con le indicazioni rivenienti dalla legge delega (L. 78/2022) mirano all’obiettivo di fondo di digitalizzare l’intera procedura dei contratti pubblici, fondandola sulla acquisizione di dati e sulla creazione di documenti nativi digitali, da realizzarsi tramite piattaforme digitali in modo da rendere possibile la interazione con le banche dati esistenti e consentendo, contemporaneamente, un arricchimento delle stesse con i nuovi dati prodotti dalle singole procedure.

La L. n. 78/2022, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (l’approvazione della quale rappresentava uno specifico traguardo del PNRR da conseguire entro il 30 giugno 2022), è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022.

Passando all’esame di quanto previsto dall’articolo 19, si segnala che sono richiamati i principi fondamentali che vengono in rilievo con l’attività di digitalizzazione; in particolare, si tratta dei principi di neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali.

Operare in chiave digitale implica anche una piena applicazione del principio once only nei rapporti tra amministrazioni e tra queste e gli operatori del settore appalti, per cui i dati e le informazioni già nella disponibilità delle amministrazioni, ovvero che possono essere acquisite tramite l’accesso a banche dati delle pubbliche amministrazioni, non dovranno essere richiesti ripetutamente, ma saranno forniti una sola volta.

Once only principle” significa che le pubbliche amministrazioni dovrebbero garantire che cittadini e imprese forniscano le stesse informazioni una sola volta ad una pubblica amministrazione.

Principi in materia di trasparenza

L’articolo 20 del codice dei contratti pubblici disciplina il principio della trasparenza e in particolare l’indicazione degli strumenti previsti nell’ordinamento al fine di assicurare la concreta attuazione di tale principio.

In particolare, il comma 1, in linea con la disciplina generale sulla trasparenza amministrativa, evidenzia che il principio di trasparenza è assicurato attraverso l’individuazione dei dati, delle informazioni e degli atti che devono essere pubblicati sul sito istituzionale.

La pubblicazione di questi dati risponde solo a finalità di trasparenza e non di pubblicità legale. A tale proposito è utile ricordare che gli obblighi di pubblicazione che attualmente caratterizzano l’area dei contratti pubblici è di due tipi:

  • la pubblicità degli atti di gara rivolta a produrre effetti legali, che si realizza con la pubblicazione degli atti nella sezione dei siti istituzionali con funzione di albo pretorio o di albo on line;
  • la pubblicità che viene assicurata nell’ambito della sezione “Amministrazione trasparente” dei siti istituzionali delle amministrazioni, con lo scopo di informare i cittadini relativamente alle procedure di gara bandite, la tipologia di opere servizi e forniture oggetto delle procedure di gara e i costi degli affidamenti medesimi al fine, per come prescrive la norma richiamata, di favorire quel controllo diffuso che è alla base del principio della trasparenza amministrativa.

Il comma 2, enuncia il principio secondo cui le comunicazioni e l’interscambio di dati per le finalità di conoscenza e di trasparenza avvengono nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e dell’invio delle informazioni.

L’obiettivo della disposizione in esame, secondo quanto si ricava dalla relazione illustrativa, è quello di assicurare una semplificazione degli adempimenti in capo alle amministrazioni le quali molto spesso si trovano a dover comunicare i dati per popolare le banche dati detenute da altri soggetti pubblici e a pubblicare poi le stesse informazioni sul proprio sito istituzionale per altre finalità.

Il comma 3, del citato articolo 20 prevede, infine, espressamente che le regioni e le province autonome devono assicurare la trasparenza nel settore dei contratti pubblici.

Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici

L’articolo 21, del codice dei contratti pubblici, si sofferma sulle singole fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici.

Il comma 1 indica le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, da intendersi come le attività riguardanti le procedure di gara fino a includere quelle conclusive del contratto.

Il ciclo di vita digitale riferito al singolo contratto si articola nelle fasi previste dal comma in questione:

  • la programmazione;

  • la progettazione;

  • la pubblicazione;

  • l’avvio della procedura;

  • l’affidamento;

  • la fase di esecuzione del contratto

L’obiettivo della disposizione è di fare in modo che tutte le attività devono essere conoscibili e riconducibili a un numero identificativo iniziale assegnato alla singola procedura, avviata con il Codice Unico di Progetto (CUP) e il Codice Identificativo di gara (CIG).

commi 2 e 3, dell’articolo 20, precisano che tutte le attività svolte e riguardanti l’intero ciclo di vita dei contratti devono essere espletate mediante utilizzo di piattaforme e servizi interoperabili in modo da consentire la produzione di dati e lo scambio degli stessi tra banche dati.

Si introduce, inoltre, la regola generale per cui sia le stazioni appaltanti sia gli operatori economici devono operare digitalmente attraverso sistemi digitali.

Banca dati nazionale contratti pubblici

L’articolo 23disciplina la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

commi 1 e 2, dell’articolo 23, sono dedicati, pertanto, alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC e alle sezioni in essa contenute, che diventa l’infrastruttura tecnologica portante dell’ecosistema nazionale di e-procurement.

È utile ricordare che la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui è titolare in via esclusiva l’ANAC, è prevista dall’art. 213, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dall’articolo 62-bis del decreto legislativo n. 82 del 2005, per assicurare «l’efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell’azione amministrativa per l’allocazione della spesa pubblica in lavori, servizi e forniture, anche al fine del rispetto della legalità e del corretto agire della pubblica amministrazione e prevenire fenomeni di corruzione».

Il  comma 3, dell’articolo 23, specifica che la banca dati nazionale dei contratti pubblici ha accesso, tramite interoperabilità, a tutte le informazioni contenute nelle banche dati esistenti, anche a livello territoriale, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara.

Viene stabilito che l’ANAC individui, con proprio provvedimento, le informazioni e i dati che le stazioni appaltanti dovranno rendere disponibili sulla banca dati e che la stessa Autorità individui i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati dovranno garantire l’integrazione con i servizi infrastrutturali abilitanti l’ecosistema di e-procurement.

Tale integrazione sarà realizzata attraverso i servizi digitali resi disponibili da ANAC.

Il  comma 6, dell’articolo 23, infine, prevede che l’ANAC renda disponibili per i sistemi informativi regionali competenti per territorio le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti istituzionali.

Fonte: altalex.com