Le PA hanno tempo fino al 31 marzo per pubblicare gli obiettivi di accessibilità

Per farlo è disponibile l’applicazione online “Form AGID”, che può essere utilizzata dai Responsabili della Transizione Digitale per inserire le informazioni

Si avvicina la scadenza per la pubblicazione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, degli obiettivi di accessibilità. Chi non lo avesse già fatto, ha tempo fino al 31 marzo per rendere pubblici gli obiettivi di accessibilità per l’anno corrente e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro, come stabilito dal Decreto legge n. 179/2012 e dalle Linee Guida sull’accessibilità degli strumenti informatici.

Gli obiettivi riguardano l’accessibilità dei siti web, delle app, e della intranet, dei servizi di futura attivazione, delle postazioni informatiche e dei documenti pubblicati sui siti, oltre alla formazione del personale addetto alla realizzazione e gestione dei siti web/servizi informatici.

La pubblicazione degli obiettivi può essere effettuata dal Responsabile della transizione digitale attraverso l’applicazione “Form AGID”: basta inserire la chiave di accesso e indicare la denominazione dell’Amministrazione o il codice IPA.

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Domande frequenti

“La pubblicazione dello stato di accessibilità di un sito o APP avviene attraverso l’esposizione da parte del soggetto (art. 3 comma 1-bis della L. 4/2004) di un link che rimanda alla dichiarazione, compilata in base al modello allegato 1 alle specifiche Linee Guida AgID, collocandolo:

• nel footer dei siti web, indicando la label “Dichiarazione di accessibilità” o “Accessibilità” e rinviando o a una pagina contenente la Dichiarazione di accessibilità o a una pagina contenente ulteriori informazioni, tra cui il collegamento alla Dichiarazione di accessibilità;

• nella sezione dedicata alle informazioni generali riportate nello store, per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore.”

Nel settore privato, la responsabilità riguardante la pubblicazione della dichiarazione di accessibilità, inclusi i contenuti dichiarati, è del soggetto erogatore (artt. 3, comma 1 bis, e 9 L. 4/2004). A quest’ultimo spetta, quindi, una corretta organizzazione di persone e mezzi al fine di adempiere agli obblighi di accessibilità, sullo stesso incombenti.

Fermi gli obblighi di accessibilità previsti per gli erogatori privati ex art. 3, comma 1 bis, Legge 4/2004, dal 28 giugno 2025 il d. lgs. 82/2022 estende gli obblighi di accessibilità a tutti gli operatori economici, in relazione ai prodotti e servizi previsti dall’art. 1 del medesimo decreto. L’art. 25 d. lgs. 82/2022 prevede la disciplina transitoria e finale per l’adeguamento, anche in rapporto alle previsioni della Legge 4/2004.

Fonte: agid.gov.it