La digitalizzazione nel nuovo codice dei contratti

Come noto, nella Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2022, n. 146, è stata pubblicata la Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “Delega al Governo in materia di contratti pubblici”, vigente dal 9 luglio 2022.

Il provvedimento fissa i principi e i criteri direttivi sulla base dei quali dovranno essere adottati i nuovi decreti legislativi, mettendo in particolare evidenza la necessità di rispettare gli obiettivi delle direttive europee, mantenendo livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle stesse direttive.

L’art. 1, lett. m) della Legge delega, stabilisce che i nuovi decreti legislativi debbano essere adottati sulla base della “riduzione e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, anche attraverso contratti-tipo predisposti dall’Autorita’ nazionale anticorruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici relativamente ai contratti-tipo di lavori e servizi di ingegneria e architettura, e all’esecuzione degli appalti, anche attraverso la digitalizzazione e l’informatizzazione delle procedure, la piena attuazione della Banca dati nazionale dei contratti pubblici e del fascicolo virtuale dell’operatore economico, il superamento dell’Albo nazionale dei componenti delle commissioni giudicatrici, il rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all’interno di ciascuna amministrazione e la riduzione degli oneri documentali ed economici a carico dei soggetti partecipanti, nonche’ di quelli relativi al pagamento dei corrispettivi e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici, in relazione all’adozione dello stato di avanzamento dei lavori e allo stato di svolgimento delle forniture e dei servizi;”

Sulla base di questa legge, è stata resa nota la “prima” bozza del nuovo codice dei contratti, che andrà a sostituire il D.lgs. n. 50/2016.

Tra gli aspetti maggiormente innovativi, la commissione di lavoro sul nuovo codice, ha voluto dedicare una parte specifica (Parte II) alla “digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti”, inserita nel libro I intitolato “Dei principi, della digitalizzazione, della programmazione e della progettazione”.

Gli articoli dal 19 al 36 della bozza del Codice, a differenza di quanto accade con l’attuale versione del D.lgs. 50/2016 raggruppano tutte le disposizioni dedicate alla digitalizzazione di tutte le fasi della commessa pubblica.

L’art. 19 contiene il richiamo ad alcuni dei principi maggiormente rilevanti in materia di digitalizzazione del rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini, ovvero la necessità che le pa debbano garantire i diritti di cittadinanza digitale operare secondo principi di neutralità tecnologica e di trasparenza. Il comma 2 della disposizione richiama altresì il principio dell’unicità dell’invio (once only), secondo il quale le stazioni appaltanti non richiedono agli operatori economici dati o informazioni che sono già nella loro disponibilità oppure che possono essere acquisiti tramite accesso a banche dati di altre pa.

Il comma 7 dell’art. 19, prevede inoltre la possibilità che le stazioni appaltanti possano utilizzare procedure automatizzate nella valutazione delle offerte ai sensi del successivo articolo 30, secondo soluzioni tecnologiche facilmente conoscibili e comprensibili e soprattutto non discriminatorie.

Nell’ambito di queste soluzioni, le stazioni appaltanti:

  • assicurano la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento;

  • introducono negli atti di indizione delle gare clausole volte ad assicurare le prestazioni di assistenza e manutenzione necessarie alla correzione degli errori e degli effetti indesiderati derivanti dall’automazione.

L’art. 22 della nuova bozza si riferisce invece alla creazione di un ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement), costituito dalle piattaforme e dai servizi digitali infrastrutturali abilitanti per la gestione del ciclo di vita dei contratti pubblici, come ad esempio l’anagrafe delle persone fisiche e giuridiche, il registro delle imprese, l’indice delle pubbliche amministrazioni, il sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici, etc.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme digitali di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all’art. 26 della bozza del Codice, senza alterare la parità di accesso degli operatori, né impedire o limitare la partecipazione alla procedura di gara degli stessi ovvero distorcere la concorrenza, né modificare l’oggetto dell’appalto.

L’art. 26, in merito alle regole tecniche, stabilisce che i requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché le regole tecniche per assicurare l’interoperabilità e la conformità delle piattaforme sono stabilite dall’AgID ai sensi dell’art. 71 del D.lgs. 82/2005, che si pronuncia anche sulle modalità di certificazione delle piattaforme digitali.

L’art. 24, disciplina invece il Fascicolo virtuale dell’operatore economico, in sostituzione del sistema AVCpass, che recentemente è stato introdotto dall’ANAC anche per la gestione delle gare in corso.

Il nuovo Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, permette alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

L’Operatore Economico accedendo al fascicolo ha possibilità di creare un repository dove collezionare documenti utili in sede di partecipazione alle procedure per l’affidamento di contratti pubblici.

La componente del fascicolo dedicata alle Stazioni Appaltanti offre la possibilità, attraverso un’interfaccia web integrata con i servizi di cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti, di procedere all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici messi a disposizione da diversi enti certificanti.

Le principali novità del fascicolo virtuale dell’operatore economico riguardano essenzialmente:

  • la possibilità di utilizzare documenti e certificati già acquisiti da altre stazioni appaltanti;

  • la possibilità di utilizzare questo sistema per la verifica dei requisiti e l’interlocuzione con gli enti interessati anche per quanto concerne la fase esecutiva del contratto.

Fonte: altalex.com – Articolo di Marco Porcu