Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9567/2022 ha accolto il ricorso in appello presentato da una società che aveva richiesto ad una Stazione Appaltante il rilascio di copia integrale dei documenti allegati all’offerta tecnica presentata da una ditta con cui aveva collaborato per diversi anni in forza di un rapporto di appalto/trasporto e cessato per unilaterale volontà della società committente.
Per i giudici amministrativi sussiste una differenza tra l’accesso ordinario ai documenti e quello civico: il primo, ai sensi dell’art. 22 della legge n. 241 del 1990, consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.
Invece l‘accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico e può essere esercitato da chiunque (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza.
L’art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 ha, dunque, inteso superare il limite del divieto del controllo generalizzato sull’attività delle pubbliche amministrazioni (e dei soggetti ad essa equiparati) previsto dallo strumento dell’accesso documentale come disciplinato dalla legge n. 241 del 1990.
Nell’accesso civico generalizzato, nel quale la trasparenza si declina come “accessibilità totale”, si ha così un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il controllo democratico sull’attività amministrativa.
Accesso agli atti e civico: requisiti, reiterazione e mera conferma
Pertanto, per illustrare i principi enunciati dalla sentenza del Consiglio di Stato, Simone Chiarelli, dirigente di Pubblica Amministrazione Locale ed esperto in questioni giuridiche di diritto amministrativo nei settori degli appalti, SUAP, e disciplina generale degli Enti locali, ha messo a disposizione un video.
Potete guardare il video nel player qui di seguito.
Fonte: lentepubblica.it