È meritata la sanzione inflitta dal Garante della privacy alla Regione Abruzzo, per aver pubblicato sul suo sito i nomi e i cognomi degli ammessi e degli esclusi in un concorso riservato ai disabili. Con l’indicazione dei nomi e l’espresso riferimento alla legge 68/1999 che riguarda le “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, si rivela, infatti, un dato sensibile relativo alla salute dei candidati. La Cassazione respinge il ricorso della Regione contro la sanzione amministrativa di 20 mila euro, emanata dall’Authority per la violazione del Codice privacy. Non passa la tesi della ricorrente sulla buona fede dell’ente e sull’errore scusabile per “ignoranza”.
Esclusa la buona fede
Circostanza quest’ultima, è costretta a sottolineare la Suprema corte, che la legge non scusa. La Regione aveva, infatti, sostenuto di aver pubblicato sul sito istituzionale i risultati del concorso, nella convinzione di aver adempiuto ad un obbligo imposto dalla legge sulla trasparenza ammnistrativa. I giudici di legittimità confermano invece la correttezza dei verdetti di merito. Già il Tribunale aveva sottolineato la possibilità per l’ente territoriale di trattare i dati personali in forma anonima «o comunque con modalità tali da evitare la diffusione sullo stato di salute dei partecipanti alla selezione pubblica, così da contemperare le esigenze di pubblicità della procedura concorsuale con le esigenze di riservatezza dei candidati».
Fonte: ilsole24ore.com