Con la sentenza n.12129/2022 il Consiglio di Stato prende in esame una controversia relativa all’esercizio del diritto di accesso “difensivo” (articolo 24, comm 7 della legge 241/1990) richiesto da una società al fine di acquisire gli elementi conoscitivi che hanno consentito il posizionamento più favorevole di altre imprese in graduatoria.
L’Amministrazione che riceve l’istanza subordina l’ostensione degli atti e delle informazioni richieste alla eventuale opposizione del controinteressato che, nel caso in esame, invoca la tutela del segreto industriale che impedirebbe l’accesso richiesto.
Al riguardo i magistrati affermano che l’Amministrazione deve comunque operare una valutazione alla luce della specifica tipologia e consistenza delle informazioni, nonché di quanto motivatamente dichiarato dalle società controinteressate. Infatti, il pieno esercizio del diritto di accesso non può essere impedito da ragioni generiche di riservatezza industriale o commerciale, ma solo in presenza di specifiche informazioni di carattere segreto – da valutare alla luce di quanto disposto dall’art. 98 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, recante “Codice della proprietà industriale” – ovvero riservato, ove comunque afferenti al know- how aziendale, secondo la comprovata e motivata opposizione all’accesso sollevata dai controinteressati.
Anche in tal caso, tuttavia, spetta all’amministrazione che detiene i documenti oggetto di istanze di disclosure svolgere i necessari accertamenti, operando un vaglio critico sulla fondatezza e attendibilità delle dichiarazioni rese dai controinteressati alla luce del contenuto della documentazione da ostendere. Nell’operare siffatto accertamento, inoltre, si evidenzia che l’amministrazione ministeriale non debba appiattirsi acriticamente sulla posizione espressa dai controinteressati, gravando su di essa l’obbligo di vagliare criticamente le dichiarazioni rese al fine di stabilire se effettivamente sussistano ragioni di riservatezza o segretezza tali da precludere, in tutto o in parte, la disclosure dei documenti richiesti. La eventuale mancata ostensione di talune informazioni, pertanto, potrà considerarsi giustificata solo laddove dall’analisi della documentazione richiesta e dalle motivate e comprovate dichiarazioni dei controinteressati risulti accertato, da parte del Ministero resistente, che le stesse presentino una effettiva connotazione di segretezza, abbiano valore economico e siano oggetto di misure di protezione ragionevolmente idonee a preservarne il carattere segreto, in applicazione dei criteri all’uopo stabiliti dal Codice della proprietà industriale.
Fonte: lasettimanagiuridica.it