L'obbligo di pubblicazione
Gli atti relativi alle concessioni per la derivazione e l’utilizzazione delle acque pubbliche sono “informazioni ambientali”, e pertanto devono essere pubblicati sui siti istituzionali degli enti interessati, rientrando negli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 40 del decreto legislativo 33/2013 (“Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali”).
Lo ribadisce l’Anac in un parere approvato al termine di una vigilanza nei confronti della Regione Lazio sulla mancata pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del proprio sito istituzionale del provvedimento di concessione di grande derivazione idrica dal Fiume Tevere per l’approvvigionamento di acqua potabile.
Il contenzioso sull'accesso agli atti
L’Autorità è stata investita della questione da un avvocato che si è visto negare l’accesso alle informazioni ambientali relative al provvedimento di concessione in esame. Sulla vicenda si è già espresso il Tar del Lazio accogliendo il ricorso dell’avvocato contro la Regione Lazio e nei confronti di Acea proprio per l’accertamento dell’obbligo di pubblicazione. La Regione aveva negato all’avvocato l’accesso alla Determinazione con cui è stata rilasciata ad Acea Ato 2 spa una concessione di grande derivazione di acqua pubblica per una quantità di acqua prelevata pari a 500 litri secondi dal fiume Tevere, nel comune di Roma, in località Grottarossa.
La questione trasparenza
Nell’accogliere il ricorso il Tar ha precisato che gli atti relativi alla concessione richiesti sono da considerare “informazione ambientale”, cioè una informazione che riguarda lo stato degli elementi dell’ambiente (compresa l’acqua), i fattori che incidono sull’ambiente, le emissioni, le misure adottate, lo stato della salute e della sicurezza umana, l’analisi costi-benefici. Ogni atto di natura amministrativa che riguarda lo stato dell’acqua, precisa Anac, è compreso nelle informazioni ambientali.
La sentenza, osserva Anac, ha importanti conseguenze sul regime di trasparenza degli atti relativi alle concessioni di grande derivazione dell’acqua pubblica: la qualificazione di “informazioni ambientali” riconosciuta a tali atti fa sì che siano assoggettati agli obblighi di pubblicazione dell’articolo 40 del decreto legislativo 33/2013, cioè che vadano pubblicati in un’apposita sezione del sito istituzionale denominata “informazioni ambientali”.
Fonte: anticorruzione.it