Informativa Isec n. 9-2022

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DI DATI PERSONALI

Vi ricordiamo che la pubblicazione sul sito web dell’ente di dati personali, come definiti dall’art. 4 paragrafo 1 del GDPR (Reg UE 679/2016), costituisce uno specifico trattamento dati denominato diffusione.

La diffusione è consentita se e solo se prevista da norma di legge o regolamento, in caso contrario è sempre vietata. Inoltre, la gravità di un simile trattamento, ove non lecito, potrebbe aumentare se i dati pubblicati fossero dati particolari, ex sensibili., come definiti dall’art. 9 paragrafo 1 del GDPR.

Per questo motivo il Garante della Privacy è di recente intervenuto su segnalazione di un soggetto reclamante che lamentava la diffusione di suoi dati personali contenuti all’interno di un curriculum vitae pubblicato sul sito web istituzionale di un Comune, con cui da tempo aveva cessato l’attività lavorativa. Con il reclamo l’interessato aveva anche fatto presente la peculiare condizione personale, in ragione della quale la diffusione dei dati avrebbe potuto comportare dei rischi per sé e per la famiglia.

Nel corso dell’istruttoria il Garante ha accertato che il curriculum era rimasto disponibile online oltre l’arco temporale previsto dalla disciplina di settore e che la circostanza aveva comportato la diffusione dei dati in assenza di base giuridica. Il Comune non aveva neanche operato un’attenta selezione dei dati in esso contenuti (indirizzo di residenza, numero di cellulare e indirizzo di posta elettronica personali).

Quanto alla tesi difensiva avanzata dal Comune, secondo la quale la pubblicazione del curriculum del reclamante sarebbe dipesa dalla condotta negligente del fornitore cui era stata affidata all’epoca la gestione della pagina “Amministrazione Trasparente” del sito, il Garante ha ricordato che spetta al titolare del trattamento, quindi nel caso in esame al Comune, impartire adeguate indicazioni ai fini della corretta gestione del ciclo di vita dei dati a chi li tratta per suo conto. Indicazioni che l’Ente aveva mancato di dare alla società affidataria del servizio informatico.

La diffusione dei dati personali del reclamante era pertanto avvenuta in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza” e “minimizzazione dei dati”, come da art.4 del GDPR – Reg UE 679/2016.

Tra le altre violazioni riscontrate dall’Autorità, anche la mancata risposta da parte del Comune alla richiesta di esercizio dei diritti dell’interessato.

Nel determinare l’ammontare della sanzione il Garante privacy ha tenuto favorevolmente in considerazione che la violazione non ha riguardato categorie particolari di dati personali e ha coinvolto un solo interessato. Il titolare ha inoltre fornito assicurazioni in merito alle modalità con cui in futuro provvederà a pubblicare atti e documenti contenenti dati personali sul proprio sito web istituzionale.

(fonte Federprivacy e Garante della privacy, il relativo provvedimento è disponibile al seguente indirizzo

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9789899)

Si ricorda infine che, per i comuni con cui già collaboriamo con un incarico di trasparenza, viene da noi eseguito un controllo di default ogni volta che ci fornite un curriculum vitae, nonché ogni altro documento contenente dati personali e ad obbligo di pubblicazione.