Newsletter n. 15 del 6 settembre 2023

  • Categoria dell'articolo:News / Trasparenza

Audizione del Presidente Busia in commissione Senato sulla riforma della giustizia

Abuso d’ufficio, Anac: va precisato ma non abolito

“Se le finalità che hanno portato a intervenire sull’abuso d’ufficio sono condivisibili, la cancellazione di questo reato crea problemi: se lo abrogassimo tout court avremmo diversi vuoti normativi e un’inadempienza rispetto a vincoli internazionali”.
E’ quanto ha affermato il Presidente Busia in commissione Giustizia al Senato nel corso dell’audizione sulla riforma della giustizia che si è tenuta ieri marterdì 5 settembre.
“Sono giuste le finalità volte a tipizzare il reato. Con l’intervento del 2020 si è cercato di contenere e precisare la fattispecie di reato; ma per quanto il testo sia puntuale, diverse indagini sono state avviate riferendosi a violazioni di principi generali quali il buon andamento della Pubblica Amministrazione, stabilito dall’articolo 97 della Costituzione. Questo allarga eccessivamente la fattispecie, e giustifica la necessità di un ulteriore intervento normativo. Tuttavia è sbagliato abrogare come tale il reato”, ha aggiunto. 
“Innanzitutto – ha osservato Busia – ci sono rischi di incoerenza con l’ordinamento internazionale ed europeo. Con un decreto legislativo dell’ottobre 2022, abbiamo giustificato il pieno rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite e della direttiva europea sulla Protezione Interessi Finanziari, in materia di peculato, inserendo un rinvio all’abuso d’ufficio, che verrebbe meno nel caso di abrogazione. Inoltre, si creerebbero vuoti in fattispecie e in casi di violazione di legge e favoritismi in cui non vi è scambio di denaro, che non possiamo lasciare scoperti. Per esempio, l’affidamento diretto invece di fare le gare, assegnando un lucroso contratto ad un amico, andando oltre le soglie del Codice; o favoritismi nei concorsi pubblici, quando un commissario di gara fa vincere il concorso alla sua amante; o condotte prevaricatrici nella Pubblica Amministrazione, come il demansionamento di dipendenti, o il mancato rinnovo di incarichi per fini ritorsivi; abusi in sanità di operatori sanitari che dirottano verso cliniche private, come il medico che non rispetta le norme relative all’intramoenia e favorisce la sanità privata; l’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, eccetera. In molti casi si creerebbero ambiguità, con il rischio di ulteriore confusione”.
“Per non lasciare tali vuoti, sarebbe quindi doveroso, di conseguenza, intervenire su altri reati contro la Pubblica Amministrazione, con il rischio, però, di peggiorare il quadro e di squilibrare il sistema. Allora meglio limitarsi a interventi per precisare l’articolo 323 (reato d’abuso d’ufficio), evitando interpretazioni estensive. Ad esempio, escludendo punibilità per violazioni di mere norme di principio o disposizioni puramente formali“, ha sottolineato.
“Discorso analogo – ha proseguito Busia – riguarda il traffico di influenze, sul quale pure il disegno governativo interviene. Occorre valutare la coerenza della proposta normativa con i vincoli internazionali. Uno degli elementi che ha reso incerta l’applicazione, inoltre, è legato all’assenza di indicazione di cosa è lecito e cosa non lo è. Questo richiede, quindi, parallelamente un intervento normativo, una disciplina organica sui portatori d’interesse, sulle lobby, che oggi manca in Italia. Intervenire e colmare tale lacuna che il nostro ordinamento ha, sarebbe di estremo aiuto. Come pure rafforzare la normativa sulla prevenzione della corruzione, alla quale si dedica l’Anac”.
“Giustificare l’abolizione dell’abuso d’ufficio come volontà di eliminare la paura della firma – ha concluso Busia – non è del tutto corretto. Essa, infatti, solo in parte residuale deriva dal timore di essere oggetto di indagini penali. Essa è invece dovuta alla scarsa chiarezza delle disposizioni, anche amministrative, che dovrebbero definire puntualmente l’ambito della discrezionalità dei funzionari pubblici sulla quale non deve intervenire il giudice penale”. 

Conferenza Onu sulla misurazione della corruzione

Il Presidente dell’ANAC, Giuseppe Busia, è intervenuto giovedì 31 agosto nella sessione di apertura della prima “Global Conference On Harnessing Data To Improve Corruption Measurement. Measuring Corruption | Catalyzing Change” in programma a Vienna fino al 1° settembre 2023. La Conferenza è organizzata dall’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), dalla Accademia internazionale anticorruzione (IACA) e dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD).

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Anac in India per il G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting

Il presidente dell’Anac Giuseppe Busia ha partecipato al G20 Anti-Corruption Ministerial Meeting lo scorso 12 agosto 2023 a Calcutta, in India.
“Rafforzare la cooperazione internazionale per prevenire e combattere la corruzione” é stato il tema al centro del discorso  tenuto dal presidente dell’Anac.

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Rassegna dei provvedimenti più recenti

Indagini penali pendenti su un operatore economico

  • La stazione appaltante può valutare di escludere un operatore economico da una gara o da una concessione se ci sono indagini penali pendenti o il rinvio a giudizio del legale rappresentante della società o una misura cautelare interdittiva come il divieto temporaneo di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
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Tunnel Padula-Viggiano, troppe irregolarità nella gara d’appalto

  • Sono molte le criticità e le irregolarità emerse riguardo alla gara europea a procedura aperta per l’appalto del servizio di architettura e ingegneria per la progettazione e lo studio di fattibilità tecnico ed economico della dorsale trasversale di collegamento “Costa Jonica – Matera – Val d’Agri – Golfo di Policastro”.                                   
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Anonimato nei concorsi di progettazione

  • La regola dell’anonimato nei concorsi di progettazione, stabilita dal Codice dei contratti, deve essere garantita al momento della valutazione degli elaborati progettuali, che non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi.
  • Non è invece in contrasto con il principio dell’anonimato conoscere il nominativo dei concorrenti da parte della commissione giudicatrice al momento dell’accettazione dell’incarico. Anzi, risulta fondamentale per verificare la sussistenza di conflitti d’interesse. L’importante è che l’esame degli elaborati progettuali avvenga in forma anonima, analogicamente alla disciplina dei concorsi pubblici.                         
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Acea, violazioni del Codice Appalti e della concorrenza

  • Nell’appalto per la manutenzione delle reti e dei servizi del ciclo idrico integrato, Acea – l’Azienda comunale Energia e Ambiente di Roma – non ha garantito l’apertura del mercato alla concorrenza. 
  • Lo rileva l’Autorità anticorruzione con Atto del Presidente del 26 luglio 2023, al termine dell’attività di vigilanza sulla procedura ristretta per l’affidamento di un accordo quadro dell’importo totale di 45 milioni di euro per la manutenzione reti e servizi del ciclo idrico integrato suddiviso in tre lotti omogenei, ognuno di importo pari a 15 milioni di euro.                                                                                       
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Inadempienza sulla trasparenza

  • Anac ha richiamato l’Azienda speciale delle Farmacie di un Comune capoluogo del Centro Italia, per inadempienza degli obblighi di legge in fatto di Amministrazione trasparente.
  • Sul sito web dell’Azienda comunale non risultano pubblicati dati, documenti e informazioni obbligatorie. In particolare, manca qualsiasi forma di trasparenza pubblica sui titolari di incarichi politici, di direzione, di amministrazione e di governo cessati, sui consulenti e i collaboratori, sul direttore generale e sulla dotazione organica pubblicazione.
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Aeroporto siciliano, rifacimento segnaletica non conforme alla legge

  • Richiamo dell’Autorità anticorruzione alla Società che gestisce un importante aeroporto siciliano.
  • Al termine dell’istruttoria sulla procedura di affidamento dei lavori per il rifacimento della segnaletica dello scalo siculo, l’Autorità ha giudicato  l’operato della stazione appaltante come “non conforme alla normativa di settore” dando 45 giorni di tempo per rimediare.                                                                                                       
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Fonte: anticorruzione.it