Più vicina la Piattaforma notifiche PA

Con l’entrata in vigore dal 21 giugno 2022 del regolamento che ne stabilisce il funzionamento, si compie un passo avanti decisivo per la realizzazione della Piattaforma notifiche della Pa.

Le modalità sono definite nel decreto 8 febbraio 2022, n. 58, del ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 130 del 6 giugno.

La piattaforma notifiche è affidata alla società PagoPA, ed è parte delle infrastrutture pensate per permettere la fruizione completamente digitale dei servizi pubblici con l’obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi con valore legale per cittadini e imprese, con un risparmio di tempo e costi.

Il regolamento mette in primo piano anche la garanzia della protezione dei dati personali in tutti i passaggi. Grazie a questa piattaforma, le notifiche non solo saranno disponibili in forma telematica sul portale, ma saranno trasmesse anche tramite PEC (che resta il canale di interazione privilegiato) e, qualora il cittadino non avesse disponibilità di accesso digitale, la notifica avverrà attraverso la classica raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il funzionamento

Accedere alla piattaforma sarà molto semplice sia per le amministrazioni sia per i cittadini. Le amministrazioni, attraverso un proprio funzionario, accederanno mediante Spid o Cie. Potranno caricare sulla piattaforma il documento da notificare, inserire il codice fiscale del destinatario e il suo domicilio digitale (Pec).

Dal punto di vista del cittadino le modalità di accesso sono le medesime, ovvero tramite Spid o Cie – per aziende e persone giuridiche verranno utilizzati Spid o Cie dei rispettivi legali rappresentanti.

Al mittente verrà fornita data e ora dell’accesso e presa visione dell’atto da parte del destinatario.

PagoPA, gestore della Piattaforma, invierà al destinatario un avviso via Pec per allertarlo dell’esistenza dell’atto, fornendo le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento.

La notificazione verrà effettuata in prima battuta presso il domicilio digitale eletto dal destinatario; in seconda battuta, presso il suo domicilio digitale speciale, qualora eletto; in ultima istanza, presso il “domicilio digitale generale” (ossia l’indirizzo inserito in uno degli elenchi delle Pec di professionisti, Pa o cittadini previsti dal Cad).

Nel caso in cui tutti i domicili digitali risultino saturi o non validi, il gestore effettuerà un secondo tentativo. Dopo due tentativi falliti, il gestore renderà disponibile al mittente, in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio e darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto con raccomandata e avviso di cortesia.

Se il destinatario avrà invece comunicato un recapito diverso (indirizzo email, numero di telefono, ecc.), il gestore invierà un avviso di cortesia e lo renderà disponibile tramite il punto di accesso telematico.

Notifiche anche a chi non ha la Pec

Per i destinatari sprovvisti di recapiti digitali con certificato idoneo, il gestore invierà una raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di indirizzo inesistente saranno svolti accertamenti per individuare un recapito alternativo. In ultima battuta, l’addetto al recapito postale depositerà l’avviso di avvenuta ricezione sulla Piattaforma e lo renderà così disponibile al destinatario.

Una volta entrati nella piattaforma essi potranno eleggere uno o più “domicili digitali”, consultare i documenti messi a disposizione dalle varie amministrazioni (potendo verificare in particolare mittente, data e ora di messa a disposizione, avvisi di mancato recapito, codice IUN) ed eventualmente scaricarne una copia o inviarla a chi preferisce. Sarà possibile inoltre delegare l’accesso alla piattaforma a specifici soggetti individuati dal titolare, anche solo per alcuni tipi di documenti (con l’esclusione degli atti giudiziari).

Obblighi e responsabilità

I mittenti sono responsabili del contenuto degli atti notificati tramite la piattaforma, nonché delle informazioni fornite al gestore della stessa. Il gestore della piattaforma è responsabile del corretto funzionamento del servizio, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza.

Fonte: funzionepubblica.gov.it