Tracciabilità finanziaria
Chiarimenti Anac sulle modalità di attuazione della normativa
- Stante le riscontrate irregolarità emerse a seguito di diversi procedimenti di vigilanza, Anac ha ritenuto opportuno fornire indicazioni in merito alle corrette modalità di attuazione della normativa in tema di tracciabilità finanziaria, anche con riguardo agli strumenti di controllo attivabili dalle stazioni appaltanti al fine di minimizzare i rischi di violazione delle disposizioni normative in esame.
- Con Comunicato del Presidente del 26 marzo 2025 l’Autorità ha fatto presente gli specifici obblighi a carico dei soggetti destinatari nell’ambito di un appalto pubblico, oltre che le stazioni appaltanti, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese.
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Focus normativa
Criteri di sostenibilità energetica e ambientale nella documentazione progettuale di una gara: quali regole
- L’Anac ha approfondito questo tema con il recente Parere di precontenzioso n. 103 del 19 marzo 2025sull’affidamento dei servizi di pulizia da parte di un’azienda di trasporto pubblico locale attiva nel territorio di una provincia lombarda, evidenziando una errata assegnazione di punteggio premiale previsto, in relazione al conseguimento di obiettivi ambientali, per la tipologia di macchinari da utilizzare nella pulizia a
terra.
Scorri le slide per approfondire l’art.57, comma 2, del Codice degli Appalti, riguardante i criteri di sostenibilità energetica e ambientale.
Qualificazione stazioni appaltanti, predisposti nuovi criteri
Avviata la consultazione pubblica
- Il Correttivo al Codice degli Appalti ha introdotto significative modifiche all’Allegato II.4 dello stesso Codice riguardo i requisiti per l’attribuzione dei punteggi al fine dell’ottenimento, da parte delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, della qualificazione per l’affidamento dei lavori, servizi e forniture.
- Al riguardo è stato predisposto dall’Autorità un apposito documento denominato “I nuovi criteri introdotti dal D. Lgs 209/2024 per il sistema di qualificazione” in cui si anticipano le soluzioni che si intende adottare in merito ad alcuni aspetti, riferibili ai nuovi criteri, suscettibili di diverse possibili interpretazioni. Ora il documento viene posto in consultazione.
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Focus atti Anac
Procedura negoziata per assenza di concorrenza. Scelta Asl di Bari “illogica e irragionevole
- Manifestamente illogica, irragionevole e limitativa della concorrenza la scelta della Asl di Bari di impostare una gara multi-fornitore per l’acquisto di ausili per stomizzati come procedura negoziata per “assenza di concorrenza”.
È quanto ha stabilito Anac con la delibera n. 114, parere di precontenzioso approvato dal Consiglio dell’Autorità del 26 marzo 2025. Il parere riguardava la fornitura di ausili per stomia, comprensiva dei servizi accessori di consegna domiciliare e assistenza post-vendita, per un importo a base di gara di 26.875.122 euro. “Tale scelta” della Asl di Bari – scrive – “contrasta con l’art. 76, comma 2, del Codice degli Appalti, il cui presupposto è che l’infungibilità di un prodotto sussista e sia accertata con rigore ‘a monte’ della selezione del/dei fornitore/i, e non a valle della procedura. Non sussiste tale presupposto nel caso in cui la prescrizione medica è successiva all’indizione e alla conclusione della gara, essendo manifestamente illogico fare assurgere la prescrizione individuale del medico (che è successiva all’individuazione dei fornitori e degli ausili tra cui scegliere) a presupposto (che invece deve essere antecedente a tale individuazione) della procedura medesima”.
Servizi di pulizia. Più punteggio a chi rispetta l’ambiente
- Con il parere di precontenzioso n. 103 del 19 marzo 2025, il Consiglio Anac è intervenuto sull’affidamento dei servizi di pulizia da parte di un’azienda di trasporto pubblico locale attiva nel territorio di una provincia lombarda, evidenziando una errata assegnazione di punteggio premiale previsto, in relazione al conseguimento di obiettivi ambientali, per la tipologia di macchinari da utilizzare nella pulizia a terra.
L’aggiudicazione, a favore di un operatore che aveva offerto una strumentazione non in linea con il requisito richiesto, è stata giudicata come non conforme alla lex specialis e alla normativa di settore, chiedendone l’annullamento insieme alla riformulazione della graduatoria.
La stazione appaltante non può subordinare un compenso all’esito del finanziamento
- I compensi per i servizi di ingegneria e architettura di una procedura di gara non possono essere subordinati all’esito della domanda di finanziamento. Le tariffe ministeriali assurgono a parametro vincolante e inderogabile per la determinazione dei corrispettivi negli appalti di servizi di ingegneria e architettura. Inoltre, le attività richieste ai fini della richiesta di finanziamento non possono essere compensate forfettariamente.
E’ quanto ha chiarito l’Autorià Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 102 del 19 marzo 2025 approvata dal Consiglio dell’Autorità. Il parere di precontenzioso di Anac riguardava la procedura di gara avviata da un Consorzio di Bonifica dell’Abruzzo per l’affidamento dei servizi di ingegneria indicati in oggetto, sollevata da Oice che riteneva illegittima la clausola del disciplinare che subordina l’erogazione dei compensi, comprensivi di onorari e spese, all’ottenimento del finanziamento.
Gare sopra soglia. Il Rup può essere presidente della commissione giudicatrice
- ll Responsabile unico del procedimento (Rup) può ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, qualora non sia contestato il possesso “del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali”, e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
Non c’è situazione di conflitto di interessi se un commissario è il dirigente dell’ufficio che gestisce un contratto di appalto con la ditta che è risultata aggiudicataria, in quanto la generica conoscenza tra un commissario e un concorrente dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.
Nelle gare vige il principio dell’unicità dell’offerta. Ogni operatore economico può presentare una sola proposta
- Nelle gare, la possibilità di presentare più proposte contrattuali – compatibili o incompatibili tra loro – deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara. Altrimenti vige il principio dell’unicità dell’offerta.
- E’ quanto ha specificato l’Autorità Anticorruzione con il parere di precontenzioso n. 90, approvato dal Consiglio di Anac l’11 marzo 2025.
La delibera riguarda una procedura di gara della prefettura di Caserta finalizzata alla selezione di operatori economici con i quali concludere un accordo quadro per l’affidamento del servizio di accoglienza di cittadini stranieri, da ospitare in centri fino a 50 posti.
Gara annullata in autotutela perché non individuato il corretto contratto di lavoro
- Nell’individuare il Contratto nazionale di lavoro da applicare al personale impiegato nell’appalto, la Stazione appaltante è tenuta a seguire la metodologia indicata dal Codice dei contratti pubblici e dal recente Correttivo, verificando, in particolare, la stretta connessione dell’ambito di applicazione del contratto con le prestazioni dedotte nell’appalto.
- La corretta individuazione, nel bando di gara, del contratto collettivo applicabile, stante l’obbligo per l’operatore economico che adotti un diverso CCNL di dimostrare l’equivalenza delle tutele, risponde alla finalità di garantire che al personale impiegato nell’appalto siano riconosciute le giuste tutele economiche e normative, e che le prestazioni oggetto della commessa siano correttamente eseguite attraverso una vincolante connessione funzionale delle stesse con i profili professionali più appropriati.
E’ quanto ha chiarito Anac con il parere di precontenzioso N. 75 approvato dal Consiglio dell’Autorità del 3 marzo 2025, e recepito dalla stazione appaltante che ha provveduto ad annullare in autotutela gli atti di procedura di gara come richiesto da Anac.
Qualificazione esecutori lavori, indicazioni su come compilare i Certificati di esecuzione lavori. Il provvedimento riguarda gli interventi realizzati nell’ambito di un accordo quadro
- Con il Comunicato del Presidente del 19 marzo 2025, Anac ha introdotto specifici criteri per la emissione dei Certificati di esecuzione lavori – CEL – nel caso in cui una stazione appaltante sottoscriva più contratti attuativi, in forza di un accordo quadro concluso con un unico operatore economico.
- Qualora in esecuzione di più contratti attuativi, la realizzazione dei relativi lavori avvenga in un unico sito e con continuità temporale, viene ammesso il rilascio di un CEL cumulativo, nel quale vengono sommate le lavorazioni già certificate con i singoli Certificati, precedentemente emessi per ogni contratto attuativo.
- Resta esclusa, comunque, la possibilità di rilasciare un unico Certificato per il valore dell’intero accordo quadro.
Fonte: anticorruzione.it