L’assunzione di un incarico di dirigente di livello generale dello Stato da parte di chi sia anche Sindaco di un Comune sotto i 15mila abitanti non è in contrasto con il dettato delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di cui al decreto legislativo n. 39/2013. Va però valutato con attenzione se il cumulo della carica di primo cittadino con il ruolo di dipendente di un’Amministrazione centrale con poteri decisionali possa essere idoneo a dar luogo a un conflitto di interessi.
È quanto specifica un parere approvato il 22 gennaio 2025 dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, intervenuta, secondi i profili di propria competenza, su una questione sottoposta alla sua attenzione dalla Ragioneria generale dello Stato e relativa all’attribuzione dell’incarico di funzione dirigenziale di livello generale a un soggetto già alla guida di un Comune di alcune migliaia di abitanti (ma sotto i 15.000) in una grande regione del Meridione.
Il parere precisa che, in una situazione del genere, spetta alla Amministrazione coinvolta nel conferimento dell’incarico verificare la sussistenza di eventuali condizioni che possano dar luogo a conflitto d’interessi, nonché individuare le misure di prevenzione ritenute più efficaci. Nel caso specifico, spiega l’atto Anac, sembra in particolare che sia da porre sotto attenzione l’attività di controllo svolta dalla Ragioneria Territoriale dello Stato sui bandi Pnrr (Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza) ai quali abbia aderito il comune di cui è Sindaco il soggetto a cui si intende affidare l’incarico dirigenziale. In quest’ottica, conclude il parere, le misure dell’astensione e del trasferimento delle competenze ad altra Ragioneria Territoriale dello Stato potrebbero apparire idonee a prevenire il rischio di pregiudizio all’imparzialità e al buon andamento dell’attività amministrativa. In tali ipotesi occorre altresì dedicare particolare attenzione in fase di monitoraggio allo stato di attuazione conseguito dalle misure programmate, al fine di verificare l’effettiva applicazione delle stesse.
Resta fermo che vi è l’esigenza di una verifica preliminare rispetto a quanto disposto dall’art. 60, comma 1, punto 1), del Testo Unico degli Enti Locali in relazione alla ineleggibilità alla carica di Sindaco per “i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori”. Va però specificato che è rimessa al Ministero dell’Interno, e in particolare al Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la competenza ad esprimere pareri in ordine all’accertamento delle cause di incompatibilità degli amministratori locali.
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Fonte: anticorruzione.it