Consulenze dei Pm ai dipendenti della PA: non c’è obbligo di pubblicazione, ma sarebbe utile

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Se un Pubblico ministero nell’ambito di un procedimento penale affida consulenze tecniche a dipendenti della Pubblica Amministrazione (Forze di Polizia, professori universitari, eccetera), deve darne comunicazione pubblica? O la riservatezza delle indagini mal si concilia con gli obblighi di trasparenza del decreto 33/2013?

E’ quanto richiesto ad Anac da una Procura del Centro Italia. Con Atto del Presidente del 10 aprile 2024, l’Autorità ha ritenuto non applicabili gli obblighi di pubblicazione ai sensi del decreto 33/2013 a tale tipologia di incarichi. Sarebbe però auspicabile effettuare una qualche forma di trasparenza.

La richiesta di parere nasce dal fatto che frequentemente le procure affidano incarichi di consulenza a periti e consulenti tecnici, che coadiuvano e assistono il Pubblico Ministero nello svolgimento delle proprie funzioni, come ausiliari dei magistrati.

Anac: opportuno assicurare trasparenza

“L’incarico di consulente tecnico può essere richiesto tanto nella fase delle indagini preliminari, quanto nella fase processuale vera e propria, ossia a seguito dell’apertura del dibattimento”, specifica Anac nel documento.
“Gli obblighi di trasparenza previsti dal decreto legislativo n. 33/2013, con particolare riferimento all’art. 15 comma 2, mal si conciliano con tale tipologia di incarichi. Si ritiene pertanto che gli incarichi di consulenza tecnica conferiti dal PM a dipendenti di PA (nell’ambito di procedimenti penali a consulenti tecnici, periti, ecc), non siano oggetto di pubblicazione”.

“Sarebbe opportuno – aggiunge però l’Autorità – , in ogni caso assicurare la trasparenza delle scelte fiduciarie riservate al magistrato assegnatario per la corretta applicazione dei valori di uniformità, puntualità e correttezza dell’esercizio dell’azione penale, mediante pubblicazione di un elenco dei consulenti Tecnici della Procura, suddiviso per appartenenza ai diversi campi di svolgimento degli accertamenti tecnici necessari ai fini delle indagini e delle successive attività processuali del P.M. Tale elenco dovrebbe essere costantemente aggiornamento, alla luce dei requisiti di idoneità del consulente”. 

“Stante l’assenza di una previsione normativa che espressamente disponga la pubblicazione di tali dati, sarebbe auspicabile – conclude Anac – che le amministrazioni possano decidere di pubblicare l’elenco in esame nella sezione ‘Amministrazione trasparente, alla voce ‘dati ulteriori’, in cui possono essere pubblicati dati diversi da quelli per cui è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 con oscuramento dei dati personali”.

Fonte: anticorruzione.it