Senza valutazione positiva sugli obiettivi si perde l’indennità di risultato

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valutazione-positiva-indennita-risultatoSe non si riceve la valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi prefissati si rischia di perdere il diritto all’erogazione dell’indennità di risultato: lo sostiene una recente sentenza.


Nello specifico se ne è occupata la sezione Lavoro della Corte d’Appello di Reggio Calabria, con la pronuncia numero 366/2023 che, nell’ambito delle politiche retributive e dei criteri per la valutazione delle performance lavorative, ha delineato principi fondamentali che impatteranno sulle modalità di erogazione delle indennità di risultato e sulla richiesta di risarcimento per perdita di chance.

Senza valutazione positiva sugli obiettivi si perde l’indennità di risultato

Secondo quanto stabilito dalla sentenza, affinché sia possibile procedere con l’erogazione delle indennità di risultato, è necessario che vengano soddisfatti due presupposti imprescindibili:

  • l’assegnazione di obiettivi specifici
  • e la valutazione positiva del loro conseguimento.

Tale indennità, infatti, non è meramente legata all’adempimento delle mansioni ordinarie, bensì alla realizzazione di traguardi precisi e misurabili. Pertanto, il mero espletamento diligente delle attività quotidiane non costituisce un motivo sufficiente per richiedere questo tipo di compensazione, che si distingue nettamente dall’indennità di posizione.

L’assegnazione degli obiettivi deve rispettare i principi stabiliti dalla normativa vigente, con particolare attenzione alla loro sfidante natura e alla presenza di indicatori oggettivi per valutarne il conseguimento. La sentenza sottolinea inoltre l’importanza della differenziazione degli obiettivi nel corso del tempo, evidenziando la necessità di un approccio dinamico nella definizione degli stessi.

La seconda condizione fondamentale è rappresentata dalla valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi assegnati. Questa valutazione non può limitarsi a una generica approvazione dell’andamento delle attività, ma deve attestare in modo inequivocabile il grado di realizzazione dei traguardi prefissati. Inoltre, è essenziale che tale valutazione sia espressa da figure competenti e non possa essere sostituita da una mera certificazione di buon operato da parte di terzi non direttamente coinvolti nella gestione degli obiettivi.

Nel caso dei dirigenti e dei responsabili, è importante sottolineare che l’assenza di una valutazione positiva del raggiungimento degli obiettivi comporta l’impossibilità di richiedere un risarcimento per perdita di chance. Tuttavia, tale richiesta può essere avanzata solo qualora essi dimostrino di aver regolarmente informato l’ente riguardo al progresso verso gli obiettivi prefissati.

In conclusione, la sentenza della Corte d’Appello di Reggio Calabria stabilisce chiaramente che l’erogazione delle indennità di risultato e la richiesta di risarcimento per perdita di chance sono vincolate alla dimostrazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati, sottolineando l’importanza di un’adeguata valutazione delle performance lavorative.

Il testo della sentenza

Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it