Newsletter n. 8 del 27 marzo 2024

  • Categoria dell'articolo:News / Trasparenza

Gare di appalto: il Cig va acquisito dalla stazione appaltante delegata a svolgere la procedura

PRIMO PIANO 
  • Nelle gare d’appalto, la stazione appaltante delegata ad avviare la procedura di affidamento acquisisce il Cig (Codice identificativo di gara), che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata.
  • Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il Cig acquisito diventa di competenza dell’amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso.
  • E’ quanto ha precisato Anac, in risposta al quesito di un ente, chiarendo un passaggio importante all’interno del processo di qualificazione delle stazioni appaltanti.
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Monitoraggio delle criticità applicazione nuova normativa sul Whistleblowing

NOTIZIE 
  • Pubblicato il report Anac sul monitoraggio delle criticità nell’applicazione della nuova disciplina in materia di whistleblowing ai sensi del d.lgs. 24/2023. 
  • Nel report sono rappresentati i dati e le informazioni risultanti dalle risposte ad un questionario sottoposto, dal 4 al 22 dicembre 2023, ai soggetti, dei settori pubblico e privato, chiamati ad attivare i canali interni di segnalazione nelle proprie amministrazioni o enti.
  • Degli esiti tratti da tale indagine l’Autorità terrà conto al fine di fornire successivi orientamenti di carattere generale con particolare riferimento ai canali interni di segnalazione.

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Amministratore unico della municipalizzata dei rifiuti, non c’è incompatibilità ma rischi di conflitti di interessi

NOTIZIE
  • Gli incarichi dirigenziali negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della stessa regione solo se presenti entrambi i seguenti due requisiti: l’incarico dirigenziale e la carica di componente dell’organo di indirizzo, secondo le peculiari definizioni fornite del d.lgs. 39/2013. Altrimenti non sussiste ipotesi di incompatibilità.
  • E’ quanto ha deliberato Anac, nella seduta del Consiglio del 13 marzo 2024, con la delibera n. 136, riferita ad un amministratore unico della società di rifiuti di un Comune capoluogo di regione del Meridione, che riveste anche l’incarico di direttore tecnico di un’altra società in controllo pubblico, che si occupa della gestione integrata dei rifiuti della stessa provincia.
  • Secondo l’Autorità, all’esito di attento esame della peculiare struttura organizzativa della società e dei relativi contratti, non vi è incompatibilità in quanto l’essere responsabile della direzione tecnica non è apparso assimilabile – nel caso specifico – ad un “incarico dirigenziale” ai sensi del d.lgs. 39/2013.  L’Autorità, però, evidenzia la potenzialità di conflitti di interessi conseguenti ad un cumulo di cariche in capo al medesimo soggetto, richiamando gli enti di appartenenza alla vigilanza di competenza.

Qualificazione delle imprese: aggiornato il coefficiente '"R" per il calcolo del corrispettivo alle SOA

NOTIZIE 
  • Con il Comunicato del Presidente del 14 febbraio 2024, Anac ha aggiornato il valore del coefficiente “R” per l’anno 2024, che risulta pari a 1,516 (era 1,438 nel 2023), calcolato sulla base della media annua dell’indice FOI dei prezzi al consumo riferita al 2023. 
  • Il coefficiente “R” è necessario al calcolo del corrispettivo dovuto alle Società Organismi Attestazione (Soa) da parte delle imprese che intendono conseguire l’attestato di qualificazione.

Energia da termovalorizzatore, forti aumenti dei guadagni. La Regione può chiedere parte dei maggiori introiti

PARERI ANAC 
  • I forti aumenti del costo dell’energia elettrica a seguito della pandemia da Covid e dell’invasione russa dell’Ucraina, possono formare oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante al fine di procedere, in accordo con l’appaltatore, ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, anche a vantaggio della parte pubblica, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede contrattuale.
  • In sostanza, secondo Anac “la richiesta, rivolta all’appaltatore, di restituzione delle somme per maggiori profitti derivanti dalla vendita di energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore negli anni 2021 e 2022 è giustificata poiché, negli anni 2021 e 2022 si sono registrati dati anomali rispetto al pregresso periodo 2011-2020, con un incremento esponenziale del corrispettivo economico in favore del gestore, strettamente correlato e/o consequenziale al conflitto in Ucraina, in aggiunta alle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Tali eventi hanno avuto indubbi riflessi in ambito contrattuale, con specifico riferimento all’aumento dei prezzi anche di vendita dell’energia elettrica e, quindi, dei proventi realizzati dall’appaltatore”.
  • “In considerazione della natura pubblica del contraente Regione – che in quanto tale redistribuisce ai cittadini i maggiori proventi della vendita dell’energia elettrica riducendo la tariffa per il conferimento dei rifiuti all’impianto – è stato chiesto all’appaltatore di provvedere a versare alla Regione, a saldo per le annualità 2021 e 2022, somme corrispondenti alla quota eccedente incassata dall’appaltatore, calcolata con le modalità indicate nell’istanza di parere”.
  • “Si ritiene -scrive l’Autorità nel Parere – che l’Amministrazione possa valutare l’opportunità di procedere – in accordo con l’appaltatore – ad una revisione delle condizioni economiche dell’appalto, alla luce degli eventi straordinari intervenuti successivamente alla stipula del contratto e discendenti dal conflitto in Ucraina e all’emergenza sanitaria da Covid-19, secondo i principi di correttezza e buona fede contrattuale, valutando tuttavia se tali modifiche costituiscano revisioni sostanziali del contratto d’appalto, non ammesse dall’ordinamento comunitario, nei termini indicati dalla giurisprudenza”.

Vai al Parere Anac di funzione consultiva N.12 del 6 marzo 2024

Project financing per realizzare un ospedale: non si può fare se non si ha la qualificazione

PARERI ANAC
  • Un’azienda ospedaliera che voglia realizzare un nuovo ospedale attraverso partenariato pubblico-privato può procedere pur se sprovvista di qualificazione come stazione appaltante per il settore dei lavori pubblici, e seppur l’opera non sia inserita nel programma triennale delle esigenze pubbliche? No, non può. Lo stabilisce il nuovo Codice degli Appalti. 
  • “Il procedimento di affidamento di un partenariato pubblico-privato – scrive l’Autorità – deve essere svolto, nel suo complesso, da un soggetto qualificato con un livello di qualificazione specifico per gli enti concedenti, in ragione della complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali, senza possibilità quindi di suddivisione del procedimento stesso in diverse fasi, seguite da stazioni appaltanti distinte e in assenza di specifica qualificazione”. Pertanto, “gli enti concedenti non qualificati o in possesso di una qualificazione di livello basso non possono svolgere direttamente attività di progettazione, affidamento ed esecuzione di tali contratti e sono tenuti a rivolgersi ad una centrale di committenza o ad una stazione appaltante qualificata”.
  • Anac spiega che “la valutazione preliminare in realtà non è riconducibile alla mera attività di ‘programmazione’ degli acquisti ma attiene propriamente alla fase di ‘progettazione tecnico-amministrativa’ della procedura che, in quanto tale, deve ritenersi riservata a soggetti qualificati.
  • Per la valutazione delle proposte di project financing provenienti da operatori economici è necessaria la qualificazione per tutte le fasi relative alla progettazione, affidamento ed esecuzione dei medesimi contratti, ivi compresa la fase di valutazione preliminare. Ciò in ragione «della complessità di tale istituto giuridico, che richiede competenze specifiche per essere realizzato e gestito, si precisa che i contratti di partenariato pubblico-privato possono essere stipulati solo da enti concedenti qualificati». Come prescrive il nuovo Codice Appalti che ha previsto un regime di qualificazione speciale rafforzato, sia per quanto attiene ai livelli di qualificazione posseduti, sia per quanto attiene alla presenza in organico di adeguate professionalità, in considerazione della particolare complessità e multidisciplinarietà che caratterizza tali tipologie contrattuali.
  • La norma – sottolinea l’Autorità Nazionale Anticorruzione – prevede “l’adozione di un programma triennale delle esigenze pubbliche idonee ad essere soddisfatte attraverso forme di partenariato pubblico-privato, ‘ciò anche al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti degli operatori economici, degli investitori istituzionali e della collettività’. Il ricorso al partenariato pubblico-privato deve essere preceduto da una valutazione preliminare di convenienza e fattibilità, la quale si deve incentrare sull’idoneità del progetto a essere finanziato con risorse private e sulla possibilità di ottimizzare il rapporto costi e benefici, nonché sull’efficiente allocazione del rischio operativo, sulla capacità di generare soluzioni innovative, sulla capacità di indebitamento dell’ente e sulla disponibilità di risorse sul bilancio pluriennale”.
Val al  Parere funzione consultiva n. 9 del 28 febbraio 2024

Rassegna provvedimenti recenti

 

FOCUS ATTI ANAC

        Procedura negoziata, non ammissibile il criterio dell’ordine cronologico dei primi cinque arrivati

  • L’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse in una procedura negoziata non è conforme al Codice degli Appalti, né è idoneo a soddisfare i requisiti di oggettività, coerenza con l’oggetto e con la finalità dell’affidamento, nonché con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
  • E’ quanto ha stabilito Anac con il Parere in funzione consultiva n. 11 del 28 febbraio 2024, rispondendo alla richiesta avanzata da un Comune della Bassa Sardegna.
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    Citato a giudizio dopo l’ordine di demolizione. Ora il responsabile comunale deve astenersi per conflitto d’interesse 

  • Il Responsabile del Servizio Urbanistica di un Comune, personalmente citato in giudizio con richiesta di risarcimento dei danni per aver applicato un ordine di demolizione, deve astenersi dagli atti successivi riguardanti la stessa pratica edilizia e nei confronti del soggetto che abbia agito per danni per possibile conflitto di interessi
  • Si è creata, infatti, una situazione in grado di compromettere, anche solo potenzialmente, l’imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell’esercizio del potere decisionale.
  • E’ quanto ha chiarito Anac con Atto del Presidente del 6 marzo 2024 in risposta alla richiesta di parere formulata da un’Amministrazione comunale della Sicilia.
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    Inopportuno far gestire le risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione 

  • Attribuire la gestione delle risorse finanziarie di un Comune a un dirigente rinviato a giudizio per concussione per fatti commessi in un’altra amministrazione, è inopportuno.
  • Va valutato il pregiudizio che tale incarico arreca all’amministrazione e il danno all’immagine di imparzialità dell’ente che la nomina comporterebbe. E’ quanto stabilito da Anac con Atto del Presidente del 28 febbraio 2024, in risposta ad un parere richiesto da un’importante Comune della Romagna.
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    Istituto dei tumori, la gara delle protesi mammarie va annullata in autotutela 

  • L’Istituto Nazionale dei Tumori deve annullare in autotutela la gara per la fornitura di protesi mammarie ed espansori con importo a base di gara di 1.185.900 euro.
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Fonte: anticorruzione.it