Il Garante per la protezione dei dati personali al termine di una istruttoria ha sanzionato una PA che non aveva tutelato la privacy in una sezione del sito web dedicato agli elogi ricevuti dagli utenti.
A seguito di una segnalazione giunta all’Autorità, risulta infatti che una Asl, nel corso di sei anni, ha diffuso informazioni sullo stato di salute di centinaia di interessati all’interno di una sezione del sito istituzionale, denominata “Parlano bene di noi” e dedicata a raccogliere gli elogi ricevuti da utenti e associazioni.
Scopriamo nello specifico come è intervenuto il Garante della Privacy in questo caso.
Il caso
Lo scopo era, in buona fede, quello di informare sul miglioramento dei rapporti con i cittadini.
Tuttavia, nei documenti consultabili on line (copie scansionate degli appositi moduli di ringraziamento, e-mail e lettere) erano presenti dati anagrafici e di contatto degli assistiti e numerose informazioni relative allo stato di salute dei soggetti che avevano presentato l’elogio, come dettagli clinici degli interventi o delle prestazioni ricevute, diagnosi, anamnesi.
In alcuni elogi pubblicati sul sito web della PA, i riferimenti erano stati cancellati, in modo approssimativo, con il tratto di un pennarello nero, che non impediva di leggere le parti oscurate e da cui era possibile identificare gli autori.
Anche gli elogi sul sito web della PA devono tutelare la privacy
L’uso del pennarello nero o del bianchetto non rappresenta una modalità efficace per rendere anonimi i dati personali degli utenti pubblicati on line.
Anche nella pubblicazione dei feedback positivi sulla loro attività, le amministrazioni pubbliche devono tener presente la disciplina privacy, specialmente quando si tratta di dati sanitari.
Nel sanzionare la struttura, il Garante ha ricordato che la disciplina privacy impedisce la diffusione delle informazioni sullo stato di salute. Essiste la facoltà di comunicare questi dati a un soggetto diverso dall’interessato solo sulla base di un idoneo presupposto giuridico o su indicazione dell’interessato stesso.
L’Autorità, ha inoltre osservato che la procedura di cancellazione manuale con pennarello o con bianchetto, per sua natura imprecisa e non definitiva:
- non può essere definita idonea a rendere anonime le informazioni personali degli interessati
- né può definirsi una procedura di “pseudonimizzazione”, anche se eseguita in modo efficace, quanto piuttosto una semplice procedura manuale di oscuramento delle generalità degli interessati.
Il testo completo del provvedimento
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it