Trasparenza vs riservatezza
L’obbligo di pubblicazione dei propri redditi per i consiglieri d’amministrazione delle agenzie governative può essere evitato in nome della privacy? Il diritto alla sicurezza e alla riservatezza è superiore al diritto-dovere alla trasparenza?
E’ quanto è stato richiesto ad Anac da un componente del Consiglio d’Amministrazione di un’agenzia governativa, proponendo di valutare forme alternative di pubblicità dei dati, che non fossero la pubblicazione degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente dell’ente.
La risposta di Anac
La risposta di Anac, con un atto del Presidente, è stata però negativa. L’Autorità ha sottolineato che il legislatore nel decreto legislativo 33/2013 ha fatto prevalere il diritto di trasparenza rispetto ad altri interessi. La stessa Anac, nella delibera 241/2017, ha chiarito che, nel rispetto dei principi di adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, l’obbligo di pubblicare la dichiarazione dei redditi può ritenersi assolto anche con la sola pubblicazione del quadro riepilogativo.
L’Autorità tuttavia non può individuare deroghe all’obbligo di trasmissione e successiva pubblicazione dei dati in quanto eventuali deroghe possono essere stabilite soltanto per via legislativa.
A conferma di questo, l’Anac ricorda che con una norma del decreto Milleproroghe 2019 è stato previsto, sulla base della necessità di tutelare le “ragioni attinenti alla sicurezza nazionale e all’ordine pubblico”, che con Regolamento, siano individuati i dirigenti dell’amministrazione del Ministero dell’interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle forze di polizia, delle forze armate e dell’amministrazione penitenziaria per i quali non debbono essere pubblicati i dati dell’articolo 14 del d.lgs. 33/2013. Ciò “in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all’ordine e sicurezza pubblica, nonché in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna”.
Eventuali deroghe, pertanto, potranno essere applicate solo ai soggetti individuati dal Regolamento previsto in via legislativa e tale Regolamento non ricomprende i componenti del Cda dell’agenzia governativa che si è rivolta all’Anac.
Il pantouflage
Un secondo quesito del Parere richiesto ad Anac riguardava poi l’applicazione del divieto di pantouflage.
A tal riguardo l’Autorità ha ribadito che gli incarichi ricoperti presso gli organi di amministrazione siano da ricomprendere nel divieto di pantouflage in quanto organi a cui competono in generale le scelte gestionali dell’impresa, e in quanto tali idonei a generare il rischio di cattura dell’interesse pubblico, rischio che il divieto in esame intende scongiurare.
Per l’applicazione del divieto di pantouflage, occorre considerare non solo le funzioni personalmente imputabili al soggetto preso a riferimento (nel caso di specie privo di deleghe gestionali), ma anche quelle dell’organo in cui è incardinato. Quindi anche l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di un ente privato destinatario dell’attività della Pubblica Amministrazione rientra nell’ambito di applicazione del divieto di pantouflage.
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Fonte: anticorruzione.it