Videosorveglianza – attenzione al corretto utilizzo

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Premessa

Con reclamo del XX, presentato ai sensi dell’art. 77 del Regolamento, è stato lamentato che il Comune di Policoro (di seguito, il “Comune”) avrebbe utilizzato un sistema di videosorveglianza in violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, il reclamante ha rappresentato di aver ricevuto tre verbali di accertamento, con i quali venivano irrogate sanzioni amministrative per aver “abbandonato i rifiuti solidi urbani” in data XX, XX e XX. L’accertamento delle violazioni, mediante visione delle immagini di videosorveglianza, sarebbe, tuttavia, avvenuto rispettivamente in data XX (ovvero 82 giorni dopo la data della registrazione delle immagini), XX (ovvero 79 giorni dopo la data della registrazione delle immagini) e XX (ovvero 64 giorni dopo la data della registrazione delle immagini).

Il reclamante ha, altresì, lamentato l’inidonea installazione dei cartelli contenenti l’informativa semplificata sulla videosorveglianza, nonché la non conformità dell’informativa contenuta nei verbali notificatogli dal Comune, in quanto “carente del contenuto prescritto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento [e contraddistinta da genericità con riguardo] alla specifica finalità di accertamento compiuto”.

Infine, il reclamante ha rappresentato di aver provveduto “ad incardinare innanzi all’Ufficio del Giudice di Pace di Pisticci tre distinti giudizi […], con i quali, opponendosi alle sanzioni irrogate [dal Comune], contestava l’illegittima acquisizione ed utilizzazione dei dati personali e richiedeva la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni”. Nell’ambito di tali giudizi, il Comune si sarebbe costituito con il patrocinio di un avvocato che risulta essere anche il Responsabile della protezione dei dati (“RPD”) del Comune. Per tale ragione, è stata lamentata una situazione di “incompatibilità fra il [RPD] e l’incarico di difesa del Comune, tenuto conto che il [RPD] è intervenuto in un procedimento in cui si evidenziavano le illegittimità nel trattamento dei dati”. […]

Conclusioni

[…] Si confermano, pertanto, le valutazioni preliminari dell’Ufficio e si rileva l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato dal Comune, per aver posto in essere trattamenti di dati personali mediante dispositivi video in maniera non conforme ai principi di “liceità, correttezza e trasparenza”, “limitazione della conservazione” e “responsabilizzazione”, fornendo un’informativa sul trattamento dei dati personali di primo livello non idonea e omettendo di fornire un’informativa sul trattamento dei dati personali di secondo livello, nonché mettendo il proprio RPD in una posizione di conflitto di interessi, in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), e par. 2 (in combinato disposto con l’art. 24), 12, 13 e 38, par. 6, del Regolamento.

La violazione delle predette disposizioni rende applicabile la sanzione amministrativa prevista dall’art. 83, par. 5, del Regolamento, ai sensi degli artt. 58, par. 2, lett. i), e 83, par. 3, del Regolamento medesimo.

 

Fonte: garanteprivacy.it