Informativa Isec n. 8-2022

  • Categoria dell'articolo:Trasparenza

MODALITA’ DI PUBBLICAZIONE DEI DATI DI INCARICHI DI CONSULENZA O DI COLLABORAZIONE EX ART. 15 D.LGS 33/2013

Fermo restando la necessità di capire quali figure ricomprendere nell’incarico di consulenza e di collaborazione, Vi riassumiamo cosa fare per un corretto aggiornamento di questa sezione della trasparenza.

Per ciascun titolare di incarico di collaborazione o consulenza, devono essere caricati i seguenti dati:
1. Gli estremi dell’atto di conferimento incarico;
2. Il curriculum vitae (in formato europeo e nel rispetto delle indicazioni del Garante Privacy, provvedimento n. 243 del 15/05/2014 (link: https://www.garanteprivacy.it/garante/document?ID=3488002);
3. Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato, regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali;
4. I compensi comunque denominati relativi al rapporto di consulenza e collaborazione con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione di risultato;
5. L’attestazione dell’avvenuta verifica dell’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto d’interesse.

Gli obblighi di pubblicazione di cui al punto 1 e 4, possono anche essere ricompresi in un unico documento (es. l’atto di nomina del professionista).

I dati sugli incarichi di consulenza o di collaborazione vanno pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell’incarico e per i 3 anni successivi alla cessazione dello stesso.

Le conseguenze della mancata pubblicazione dei dati sui consulenti e collaboratori, essendo la pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o consulenza condizione per l’acquisizione dell’efficacia dell’atto e per la liquidazione dei relativi compensi, sono:

– La responsabilità disciplinare del funzionario che ha disposto il pagamento del corrispettivo, accertata all’esito del relativo procedimento, oltre che il pagamento di una sanzione pari alla somma liquidata, sempre a carico del funzionario che ha disposto l’erogazione del compenso, fatto salvo il risarcimento del danno ingiusto, derivante dal mancato esercizio dell’attività obbligatoria.

In caso di erogazione del corrispettivo dei collaboratori consulenti e di mancata pubblicazione dei dati sui relativi incarichi, la sanzione prevista dall’art. 15 del d.lgs 33/2013 comma 3, ha natura disciplinare, in quanto irrogata a seguito di procedimento disciplinare, che è di competenza dell’amministrazione.

Come ultima nota operativa, Vi ricordiamo le figure che sicuramente rientrano negli incarichi di collaborazione e/o di consulenza:
– Il revisore dei conti;
– I commissari esterni membri di commissioni concorsuali;
– I componenti del collegio sindacale, ove nominati.

(informazioni raccolte ed elaborate dal documento di FAQ in materia di trasparenza, raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.anticorruzione.it/documents/91439/198537/FAQ+IN+MATERIA+DI+TRASPARENZA+%E2%80%93+formato+PDF+%28921Kb%29.pdf/0381b99e-7fd8-1693-71ca-baae86e9de23?t=1631609380300)