PUBBLICAZIONE IN TRASPARENZA DELLA RELAZIONE SUI PROVENTI CODICE DELLA STRADA
Vi ricordiamo che è divenuto obbligatorio provvedere alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente della relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del codice della strada, di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis dell’art. 142 del D.lgs. n. 285/1992 (Nuovo codice della strada), come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento.
In particolare, come da circolare ministeriale, tali modifiche hanno introdotto l’obbligo in capo a ciascun ente locale di pubblicare la relazione sui proventi in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione, nonché, a decorrere dal 1 ° luglio 2022, l’obbligo per il Ministero degli Interni di pubblicare le medesime relazioni pervenute dagli Enti interessati anche in una apposita sezione del proprio sito internet.
Il nuovo obbligo normativo rientra tra gli obblighi di pubblicazione elencati nella Pianificazione ANAC anticorruzione 2022 (elenco disponibile nel quaderno ANCI in materia che rendiamo disponibile a questo indirizzo).
Secondo le indicazioni di ANAC sarà possibile caricare le informazioni sui proventi in apposita sezione creata ad hoc all’interno della sottosezione dati ulteriori, contenuta nella sezione di I livello altri contenuti.
Per qualsiasi ulteriore informazione operativa in merito a come procedere alla rendicontazione vi giriamo il seguente link
OPERATIVAMENTE riteniamo che la pubblicazione come link alla banca dati del Ministero, dove ogni ente invierà tali rendicontazioni, possa assolvere all’obbligo di pubblicazione. In ogni caso si potrà comunque caricare tale relazione direttamente in trasparenza, ove non fosse disponibile il link.
GRIGLIA OIV SUGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE COME DA DELIBERA 201 del 13/04/2022
Vi ricordiamo che entro il 30 giugno 2022 dovranno essere pubblicati in trasparenza (nella sezione Controlli e rilievi sull’amministrazione/ Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe) e, sempre entro tale data, la sola griglia di rilevazione dovrà essere trasmessa all’ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.
Una novità rispetto alle griglie di rilevazione per gli anni precedenti è costituita dal fatto che gli RPCT, successivamente alla pubblicazione dell’attestazione OIV e all’invio ad ANAC, dovranno assumere le iniziative – definite misure di trasparenza – utili a superare le eventuali criticità segnalate dagli OIV entro il 31 ottobre 2022, anche ove gli stessi OIV avessero rilevato eventuali problemi nella rappresentazione dei dati, in modo da renderli più chiari e fruibili.
Gli OIV e gli altri organismi con funzioni analoghe, che hanno evidenziato al 31 maggio 2022 nella griglia di rilevazione carenze significative di pubblicazione, attribuendo nella colonna “completezza di contenuto” un valore inferiore a 3, avranno cura di monitorare le misure di adeguamento agli obblighi di pubblicazione adottate dagli enti, verificando il permanere o il superamento delle sole criticità esposte nella citata griglia di rilevazione.
I suddetti organismi dovranno annotare gli esiti di questo monitoraggio, utilizzando un’altra griglia di monitoraggio che l’Autorità renderà disponibile in tempo utile e ad integrazione della presente delibera, aggiornando i valori attribuiti nella colonna “completezza di contenuto”, entro il 31 ottobre 2022. Tale griglia andrà poi pubblicata nella medesima sezione di cui sopra entro il 10 novembre 2022.
Infine, sempre entro tale data, la sola griglia di monitoraggio dovrà essere trasmessa ad ANAC all’indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it
Sulla base degli esiti di monitoraggio, così acquisiti, le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell’ambito dell’attività di controllo sull’operato dei RPCT di cui all’art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013 per le conseguenti determinazioni.